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Avviso per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della Rai ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati

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notizia pubblicata il 21 Marzo 2024

I termini scadono il 20 aprile

Avviso per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della Rai ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati

Per la presentazione delle candidature a componente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati, ai sensi dell’articolo 63, commi 15 e 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208:

1. Coloro che intendono candidarsi a componente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati devono inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro il 20 aprile 2024  esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cdarai2024@certcamera.it

2. I candidati, nell’inviare la propria candidatura, devono allegare i seguenti documenti:

a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 10 dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché quanto indicato al comma 11 del medesimo articolo;

b) una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa l’insussistenza delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui ai commi 12 e 13 del dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

c) copia di un documento di identità in corso di validità.

3. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet indicati al comma 16 dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e che a tale riguardo non verrà richiesta alcuna autorizzazione.

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RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 8/11/2021, n. 208 - Testo unico dei servizi di media audiovisivi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 10 dicembre 2021 - S.O. n. 44) 
 
Art. 63. Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
(Omissis)

10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.
11. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.
12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.
13. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.
(Omissis)
15. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:
a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;
b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
16. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 15, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. 

 
(Omissis)